Premessa
Le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie (d’ora in poi indicate come imprese televisive) considerano:
Legenda:
Tutto ciò premesso, le Imprese televisive ritengono opportuno non solo impegnarsi a uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori, ma anche a dar vita a un codice di autoregolamentazione che possa assicurare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità e comunque che eviti messaggi che possano danneggiarla nel rispetto della Convenzione ONU che impegna ad adottare appropriati codici di condotta affinché il bambino/a sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere (art.17).
Il presente Codice è rivolto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni). (1)
I firmatari si impegnano a rendere il presente Codice quale testo di riferimento unico in materia di autoregolamentazione Tv e minori – fatte salve le ulteriori disposizioni contenute in altri testi, anche adottando specifiche iniziative per rendere omogenei ed uniformare tutti i precedenti Codici nella medesima materia. (1)
Principi generali
Le Imprese televisive, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nell’art.8, c.1, e nell’art.15, comma 10, della legge n. 223/90, si impegnano a:
diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del presente Codice di autoregolamentazione.
(1) comma inserito nel testo finale e che sostituisce quello che è stato sottoposto al nostro esame
(2) accolta la nostra richiesta di togliere le parole "qualora siano prodotti"
parte prima: LE NORME DI COMPORTAMENTO
1. La partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive
1.1. Le Imprese televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari. (3)
1.2. In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:
(3) non accolta la nostra richiesta di aggiungere le parole "e di altre figure significative"
(4) accolta la nostra richiesta di togliere le parole "da 0 a 14 anni"
2. La televisione per tutti (7.00 - 22.30)
2.1. La programmazione dalle 7.00 alle 22.30 – pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, <nel rispetto dei diritti dell’utente adulto> (5), della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.
2.2. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all’ascolto, pur numeroso, <è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto> (6), le Imprese televisive si impegnano a:
Fermo restando quanto sopra, in una prospettiva di particolare tutela del minore, le Imprese televisive si impegnano a conformarsi alle seguenti specifiche limitazioni.
(5), (6) non accolta la nostra richiesta di soppressione delle parti fra parentesi
(7) non accolta la nostra richiesta di soppressione delle parti fra parentesi <>
2.3. Programmi di informazione
Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza (8) o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.
Le Imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30:
(8) accolta la nostra richiesta di togliere la parola "gratuita"
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all’attuazione delle norme indicate in questo Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli”.
Le Imprese televisive, con particolare riferimento ai programmi di informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell’informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica “tv e minori”. Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
2.4. Film, fiction e spettacoli vari
Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. (9)
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto (10), le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.
(9) non accolta la nostra richiesta di dare conto dei criteri di valutazione
(10) non accolta la nostra richiesta di aggiungere le parole "adolescenziale o adulto"
2.5. Trasmissioni di intrattenimento
Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere (11) quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni:
(11) accolta la nostra richiesta di sostituire la parola "evitare di trasmettere" con "non trasmettere"
(12) accolta la nostra richiesta di sostituire le parole "in modo gratuito" con le parole "in modo strumentale"
3. La televisione per minori (16.00 – 19.00)
3.1. Le Imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori (13) con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.
3.2. In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificatamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del presente Codice in materia di programmazione per minori. (13)
(13) accolta la nostra richiesta di sostituire le parole "bambini e ragazzi" con "minori"
3.3. Produzione di programmi
Le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:
Le Imprese televisive si impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.
3.4. Programmi di informazione destinati ai minori
Le Imprese televisive nazionali che gestiscono di più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali) si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di programmi di informazione destinati ai minori, possibilmente curati dalle testate giornalistiche in collaborazione con esperti di tematiche infantili e con gli stessi minori. Le Imprese televisive si impegnano altresì a comunicare abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.
4. LA PUBBLICITA'
4.1. Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l’armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico che ha minore capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari e nel riconoscere la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, le Imprese televisive si impegnano ad accogliere – ove dia garanzie di maggiore tutela - e a rispettare tale disciplina, da considerarsi parte integrante del presente Codice.
In particolare, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a rispettare le seguenti indicazioni.
4.2. I livello : protezione generale
La protezione generale si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:
(14) non accolta la nostra richiesta di aggiungere le parole "o contrastanti con la loro dignità personale"
4.3. II livello : protezione rafforzata
La protezione rafforzata si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all’ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30). (15)
Durante la fascia di protezione rafforzata non saranno trasmesse pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni che possano costituire pregiudizio per l’equilibrio psichico e morale dei minori (ad es. situazioni che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori; situazioni che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l’autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli; situazioni che sfruttino la fiducia che i minori ripongono nei genitori e negli insegnanti; situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere; situazioni che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti; situazioni di trasgressione; situazioni che ripropongano discriminazioni di sesso e di razza, ecc.).
4.4. III livello : protezione specifica
La protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l’ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).
I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.
(15) non accolta la nostra richiesta di togliere le parole "…..supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle 16.00…" (in quanto si tratta di una presunzione assurda)
In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:
(16) non accolta la nostra richiesta di sopprimere le parole "con esclusione delle campagne sociali"
Parte seconda: LE NORME DI DIfFUSIONE E ATTUAZIONE
5. DIFFUSIONE DEL CODICE
5.1. Le Imprese televisive si impegnano a dare ampia diffusione al presente Codice di autodisciplina attraverso il mezzo televisivo dedicandogli spazi di largo ascolto. In particolare, nei primi sei mesi di attuazione del presente Codice, le Imprese televisive firmatarie si impegnano a trasmettere con cadenza settimanale (17), su ciascuna delle reti gestite, un breve spot che illustri i contenuti del Codice, i diritti dei minori e delle famiglie e i riferimenti per trasmettere eventuali segnalazioni.
5.2. Le imprese televisive firmatarie del presente Codice si impegnano inoltre, con cadenza annuale a realizzare e diffondere, tramite programmazione di spot sulle proprie reti, una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole del mezzo televisivo con particolare riferimento alla fruizione famigliare congiunta. Fermo restando l’obbligo di cadenza annuale sopra richiamato, le predette campagne saranno realizzate da ciascuna emittente compatibilmente con le proprie disponibilità e con la propria linea editoriale. (18)
(17) accolta la nostra richiesta di togliere le parole "nella fascia protetta"
(18) l'ultimo periodo del 5.2 è stato aggiunto successivamente all'esame da parte della commissione della quale facevamo parte
5.3. Il Comitato di applicazione del Codice può promuovere (19), infine, campagne di sensibilizzazione sul tema Tv e minori.
(19) non accolta la nostra richiesta di sostituire le parole "può promuovere" con "promuove"
6. L'ATTUAZIONE E IL CONTROLLO
6.1. Il Comitato di applicazione
L’attuazione del presente Codice è affidata a un “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”. Tale Comitato è costituito da quindici membri effettivi, nominati con Decreto dal Ministro delle Comunicazioni d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle emittenti televisive firmatarie del presente Codice – su indicazione delle stesse e delle associazioni di categoria – delle istituzioni – tra cui un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Coordinamento nazionale dei Corecom (20) e il Presidente della Commissione per il riassetto del sistema radiotelevisivo - e degli utenti – questi ultimi su indicazione del Consiglio nazionale degli Utenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente è nominato nel medesimo Decreto tra i rappresentanti delle Istituzioni quale esperto riconosciuto della materia. Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche quindici membri supplenti. I membri nominati durano in carica tre anni e decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive del Comitato o ad almeno la metà delle sedute nel corso di un anno solare.
6.2. Competenze e poteri del Comitato
Il Comitato, d’ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica (21), con le modalità stabilite nel Regolamento di seguito indicato, le violazioni del presente Codice. Qualora accerti la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina, tenuto conto della gravità dell’illecito, del comportamento pregresso dell’emittente, dell’ambito di diffusione del programma e della dimensione dell’impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia. Il Comitato può inoltre:
Le delibere sono adottate dal Comitato con la presenza di almeno due terzi dei componenti e il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto (otto). Le decisioni del Comitato sono inoppugnabili. (22)
(20) non accolta la nostra richiesta di togliere i rappresentanti dell'Autorità e del Corecom che sulla base di questa richiesta diventeranno "controllori-controllati"
(21) accolta la nostra richiesta e tolte le parole "qualora lo ritenga opportuno"
(22) sugli articoli 6.1 e 6.2 avevamo presentato emendamenti completamente sostitutivi in quanto la maggioranza prevista per le decisioni e l'inefficacia assoluta delle sanzioni fanno temere che il codice rimanga inapplicato. In compenso è stato approvato l'articolo 6.3 che potrebbe dare maggior validità al codice, ma solo se l'Autorità comincerà ad assolvere i compiti fissati dalla legge e nel solo caso in cui la legge stessa sia stata violata.
6.3. Rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
Tutte le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione delle regole del presente Codice, oltre ad adottare i provvedimenti di cui al punto precedente, inoltra una denuncia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contenente l’indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, violate, le modalità dell’illecito, la descrizione del comportamento - anche successivo - tenuto dall’emittente, gli accertamenti istruttori esperiti e ogni altro utile elemento. Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 15, comma 10, della legge 223/90 e dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste da tale ultima disposizione al punto 14 e ai
commi 31 e 32 dell’art. 1 della stessa legge 249/97. (nota)
Il Comitato provvede inoltre a formulare all’Autorità i pareri che questa ritiene di dovere acquisire nell’esercizio delle proprie funzioni.
Nota: Il combinato disposto dell’attuale legislazione vigente in materia di tutela di minori consente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, di irrogare direttamente sanzioni (l. 223/90 - art. 15, comma 10 e art. 31, comma 3) pari al pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro nonché, in caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell’Autorità in materia di tutela dei minori, anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett. b), nn. 6 e 14 e commi 31 e 32), di irrogare sanzioni pari al pagamento di una somma da 10.000 a 250.000 euro con, in caso di grave e reiterata violazione, la sospensione o la revoca della licenza o dell’autorizzazione.
6.4. Regolamento di funzionamento del Comitato
Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua seduta costitutiva, adotta di comune accordo un Regolamento di funzionamento nel quale si disciplinano:
Il Comitato procede ad aggiornare od integrare il Regolamento nonché può formulare proposte di modifiche ed integrazioni al Codice medesimo.
Al Codice possono inoltre aderire, anche successivamente, ulteriori soggetti.
6.5. Associazione
Le emittenti firmatarie del presente Codice si impegnano, entro i trenta giorni successivi all’approvazione del presente Codice, a costituire tra esse un’Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione, compatibilmente alle disponibilità di ciascun soggetto, ricercando altresì forme di finanziamento e sostegno anche da parte di enti istituzionali.