Il desiderio di maternità non è un diritto assoluto. Non è lecita la ricerca del figlio ad ogni costo, quindi anche le tecniche di fecondazione artificiale devono rispettare il diritto del nascituro alla vita, all'identità genetica, alla famiglia.
RELAZIONE 2008 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40
PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 40
Presentato dal Movimento per la vita nel luglio 2007
RELAZIONE 2006 SULLA LEGGE 40: "CERTE CONCLUSIONI SONO DAVVERO AFFRETTATE"
Le obiezioni da più parti sollevate sull’impianto metodologico adottato nella rilevazione dei dati del registro nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità relativi alle tecniche di PMA, ci rendono ancor più prudenti nell’esprimere un giudizio ultimativo. In ogni caso appare assolutamente condivisibile la riserva espressa sulla comparazione di dati disomogenei, tali pertanto da rendere inaffidabile il risultato finale. Del resto, già nelle dichiarazioni del ministro traspare un atteggiamento di grande prudenza che la spinge ad auspicare per il futuro “un’analisi dei dati raccolti e classificati in maniera disaggregata “, così da permettere una “utile associazione tra il trattamento usato, la tipologia della coppia e l’esito avvenuto”. Proprio per far fronte alla sobrietà e al rigore richiamati dal ministro Turco, non è possibile interpretare dati accorpati e non analizzabili individualmente. E suggerisce a quanti in queste ore servendosi dei dati forniti dal ministro, si affrettano a parlare di fallimento della legge 40, di non forzare in sede interpretativa le cifre fornite. Infine si ricordano gli straordinari meriti della legge 40: l’aver messo un freno in Italia al Far West procreativo, l’aver bloccato la produzione di embrioni soprannumerari destinati al congelamento e alla distruzione. In quest’ottica ci si augurerebbe una più convinta difesa della legge 40 anche da parte del ministro della Salute al di fuori di ogni deriva ideologica. (
Scienza&vita)
LEGGE 40. LA CONSULTA HA POSTO LE BASI DI UNA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE CHE NESSUNO POTRA’ PIU’ IGNORARE
In un'ordinanza la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cagliari sul divieto di diagnosi pre impianto contenuto nella legge 40 sulla procreazione artificiale Carlo Casini. E questo provoca soddisfazione nelle tre associazioni (Forum, Movimento per la vita, Scienza&vita) che si erano costituite a difesa della legge davanti alla Consulta.
Soddisfazione ancora maggiore perché se la Corte con l'ordinanza formalmente non entra nel merito dei contenuti della legge in verità un anticipo del giudizio di merito c’è. Da un lato, infatti, l’ordinanza dichiara l’inammissibilità perché l’articolo 13 della legge 40 è strettamente collegato con altre disposizioni della stesse legge ed è coerente con i criteri ispiratori di essa. Ma, d’altra parte, l’articolo 27 della legge 87/53, che regola i poteri della Corte stabilisce che se essa riconosce la illegittimità della disposizione sottoposta al suo esame “dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata".
Al di là della farraginosità dei termini giuridici, significa che se la Corte avesse voluto annullare l’articolo 13 avrebbe semplicemente potuto annullare anche le altre disposizioni collegate. Non averlo fatto significa implicitamente non che era nell’impossibilità di farlo, ma che non ha voluto ritenerle incostituzionali.
Chi all’epoca dell’approvazione della legge e del successivo referendum proclamava la incostituzionalità della legge è servito. Ed è servito anche chi medita altri processi su tutta o parte della legge 40. La Corte ha messo la prima pietra di una consolidata resistenza costituzionale che non potrà più essere ignorata.