CONSULTORI FAMILIARI
PROPOSTA DI LEGGE DEL FORUM
La proposta di legge - elaborata dalle Associazioni di settore del Forum delle Associazioni familiari e approvata da tutta l'Assemblea - recante una riforma organica della disciplina dei Consultori Familiari, si basa su alcuni principi generali che ne costituiscono il cardine, al di là della articolazione organica che viene riportata in altra sede.
In sintesi gli obiettivi culturali e giuridici, le funzioni e i ruoli che il nuovo ordinamento dei Consultori si prefigge sono i seguenti:
Finalità
a - promuovere la famiglia come fondamentale società naturale e tutelare l'unità familiare, valorizzare le responsabilità educative che nella famiglia si esercitano e la formazione all'esercizio di siffatte responsabilità;
b - cancellare l'istituzionale indifferenza dei servizi rispetto ai valori "fondamentali" che reggono l'istituzione familiare;
c - rendere giuridicamente rilevante la relazione tra funzioni consultoriali e promozione della famiglia;
d - riconoscere alla famiglia, in conformità alla disposizione già introdotta dalla nota Legge Regionale Lombarda (L.R. n. 23/99), la funzione di soggetto politico in applicazione del principio di sussidiarietà: funzione, questa, che si costituisce come primaria rispetto all'amministrazione pubblica;
e - valorizzare significativamente il ruolo, anche politico, delle associazioni familiari e la loro capacità di promuovere la tutela dei diritti familiari nei confronti delle istituzioni.
La norma, in sintesi, consente una dinamica espansione del ruolo della famiglia e delle associazioni familiari - in base al principio di sussidiarietà, ora recepito e valorizzato dai Trattati Comunitari - e, tramite queste, della società civile, invertendo la prospettiva "statocentrica" derivante da una concezione giuridica e politica largamente superata.
Ampliamento del sistema dei Consultori
a - riconoscere al soggetto famiglia, alle associazioni familiari e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che operino nel rispetto degli art. 29, 30 e 31 della Costituzione, una rilevanza anche pubblica;
b - svincolare la funzione pubblica dalla qualifica soggettiva, facendo divenire di rilievo pubblico non solo ciò che promana dal soggetto pubblico ma anche ciò che concorre al bene comune e, dunque, alla promozione della famiglia come nucleo fondamentale della società civile;
c - accreditare i servizi resi dalle associazioni familiari e dai Consultori, che se validati sotto il profilo tecnico, sono (come oggi avviene in Lombardia) vanno sostenuti dalla Regione e retribuiti analogamente ai servizi erogati dai Consultori pubblici.
Con ciò si vuole affermare che i Consultori privati si configurano alle stregua di istituzioni sociali a fini pubblici.
Ampliamento delle funzioni
I Consultori saranno chiamati a rendere un più efficace e concreto servizio attraverso l'esercizio di nuove competenze in materia educativa, giuridica, sanitaria, assistenziale e di coordinamento.
Questo prevede una composizione della equipe consultoriale obbligatoriamente costituita da professionisti in possesso di titoli qualificati.
I Consultori divengono organismi legittimati ad interventi qualificati a favore della famiglia tutelandola e promuovendola - con competenza tecnica ed attenzione ai valori etici - attraverso interventi destinati ad esplicarsi negli ambiti sociali (lavoro, scuola, istituzioni) dove questa vive i problemi e le difficoltà reali.
La dimensione di concretezza che la legge intende attribuire all'azione dei Consultori, contempla anche l'interazione tra Consultori ed autorità giudiziaria nei procedimenti attinenti questioni di diritto familiare, per esempio con l'obbligatoria sospensione del procedimento giurisdizionale per un periodo definito, per consentire al Consultorio la sua azione di mediazione.
La legge attribuisce ai Consultori la funzione di tutelare la vita fin dal concepimento, prevedendo che l'azione di promozione della vita si traduca anche in un sostegno economico concreto a favore del concepito e della donna in stato di gravidanza, allorquando questa versi in una condizione di povertà.
Il ruolo dei Consultori familiari rispetto alla IVG
La norma che si propone mira ad escludere una qualsiasi collaborazione, anche soltanto indiretta od eventuale, del consultorio alla IVG.
Il sistema consente comunque l'intervento dei consultori in un estremo tentativo di evitare l'aborto.
Inoltre questa attività consultoriale di prevenzione ed i suoi risultati devono far parte della annuale relazione ministeriale al Parlamento con lo scopo di cambiare la mentalità di tutti gli operatori, politici compresi: si tratta di non contare soltanto i morti (gli aborti) ma anche e soprattutto coloro che sono vissuti per la prevenzione esercitata dalle strutture pubbliche o accreditate nonostante una manifestata propensione verso l'IVG. In effetti l'attuale articolo 16 della legge 194 prevede che il Ministro della Sanità riferisca sull'attuazione della legge anche in ordine alla prevenzione.
Funzione sociale, funzione sanitaria e funzione consortile
E' indispensabile attuare il trasferimento dei Consultori pubblici dalle Aziende Sanitarie ai Comuni, al fine di superare il fenomeno di sanitarizzazione dei Consultori e di consentire l'armonico esercizio delle funzioni sociali e delle funzioni sanitarie ad essi attribuite dalla legge.
La norma, altresì, promuove la fattiva partecipazione ai Consultori pubblici delle associazioni portatrici della cultura familiare, proponendo che i Consultori pubblici assumano la forma di consorzi partecipati (anche) dalle associazioni familiari.
Finanziamenti
Il finanziamento dell'attività dei Consultori pubblici e privati deve avvenire attraverso una ripartizione del Fondo comune secondo un criterio misto che tenga conto della densità della popolazione residente e del tasso di natalità e mortalità infantile registrato in ciascuna regione.
Particolarmente significativa è la previsione della istituzione di un Fondo per la ricerca sulla famiglia. La norma nasce dall'esigenza urgente di assicurare un approfondimento interdisciplinare alle problematiche che toccano la famiglia, sì da orientare l'azione dei Consultori, fornendo ad essi il substrato culturale indispensabile per rendere un servizio sempre più qualificato. Il finanziamento consentirà quell'opera di classificazione dei casi affrontati e risolti dai Consultori, che si profila oggi come l'intervento più urgente.
Accanto al Fondo per la ricerca, la legge istituisce il Fondo per l'assistenza alla maternità destinato a garantire effettività al servizio di tutela e promozione della vita, ed il Fondo di assistenza alla famiglia funzionale a corrispondere ai bisogni essenziali delle famiglie che versino in condizioni di povertà.
Authority
E' prevista l'istituzione di una Autorità Nazionale e delle Autorità Regionali per le Politiche Familiari. L'istituzione dell'Autorità Nazionale risponde all'esigenza di costituire un organismo unitario che assuma le funzioni di normazione regolamentare, direttiva e controllo nei confronti dei Consultori familiari, i quali operano in settori disparati di competenza di più Ministeri: Ministero della Salute, delle Politiche Familiari, Ministero della Giustizia, per citare i principali.
La compresenza di una Autorità Nazionale e di Autorità Regionali consente di coniugare l'unitarietà d'indirizzo che deve assicurarsi in ambito Nazionale alle politiche familiari con le peculiarità dei modelli familiari territoriali che originano dalle tradizioni - a tutelare e valorizzare - dei singoli ambiti culturali.
LA PROPOSTA DI LEGGE:
Articolo 1
Lo Stato riconosce il valore primario della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e quale istituzione finalizzata al servizio della vita, all'istruzione ed all'educazione dei figli e ne tutela l'unità, la fecondità, la maternità e l'infanzia.
Lo Stato riconosce, altresì, la famiglia quale soggetto politico che garantisce, nel proprio ambito, i diritti inviolabili della persona e l'adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale, promuovendoli secondo i principi di sussidiarietà propri dell'ordinamento.
Articolo 2
Lo Stato riconosce alla famiglia, alle associazioni di famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro, che promuovono la stabilità familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia nel rispetto degli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione Italiana, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all'ordinamento sono recepiti come fini pubblici.
Articolo 3
Per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli è, in particolare, prevista la costituzione di Consultori familiari che erogano un servizio per l'assistenza sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia, alla maternità, alla famiglia nella sua globalità e nei suoi vari componenti.
I Consultori familiari sono distinti in:
a) consultori gestiti da Comuni, loro consorzi o da altri Enti pubblici;
b) consultori promossi e/o gestiti da ONLUS, quali istituzioni sociali a fini pubblici;
c) consultori facenti capo a strutture private lucrative.
I Consultori familiari possono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento in base alle norme vigenti.
Articolo 4
I Consultori familiari esercitano le loro funzioni di consulenza, di intervento, di prevenzione e di organizzazione, per la famiglia, nei seguenti settori:
a) educativo
b) giuridico
c) psicologico
d) sanitario
e) assistenziale
f) di coordinamento
Articolo 5
Le funzioni nel settore educativo
I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia e le strutture educative e sociali in cui si sviluppa la persona umana, ad educare alla cultura familiare e a formare alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i principi di cui agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, anche mediante ogni opportuno intervento di competenza psicologica
In particolare, i Consultori familiari contribuiscono:
1) alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento ed alla educazione della prole;
2) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio di doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei minori e degli anziani;
3) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio delle funzioni sociali.
Articolo 6
Le funzioni nel settore giuridico
I Consultori familiari costituiscono servizi giuridici per la consulenza e l'assistenza alla famiglia, finalizzati alla risoluzione delle problematiche giuridiche, relative alla società familiare.
I Consultori familiari svolgono le seguenti funzioni:
a) consulenza e assistenza prematrimoniale;
b) consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;
c) consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;
d) consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell'affido e dell'adozione;
e) consulenza e assistenza dei coniugi nelle relazioni, vitali per la famiglia, con la scuola, il mondo del lavoro, le amministrazioni private e pubbliche.
I Consultori familiari esercitano le funzioni giuridiche cooperando con le autorità giudiziarie competenti, le quali sono tenute a richiedere l'intervento consultoriale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, in particolare:
a) nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;
b) nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) nei procedimenti relativi alla impugnativa e nullità del matrimonio;
d) nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;
e) nei procedimenti relativi all'adozione e all'affido;
f) nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili e gli anziani e/o le persone incapaci di intendere e di volere.
Articolo 7
Funzioni psicologiche
I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare.
Essi, in particolare, contribuiscono alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le aggregazioni giovanili in ogni campo e specificamente con gli oratori e gli enti che svolgono attività similari.
Essi, inoltre, provvedono alla preparazione psicologica alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria e allocataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.
Articolo 8
Le funzioni nel settore sanitario
I Consultori familiari erogano prestazioni di consulenza e assistenza sanitaria nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, nella procreazione responsabile, nella sterilità coniugale, nei servizi di sessuologia, genetica familiare e in ogni altra funzione sanitaria presupposta o connessa con i servizi qui indicati.
I Consultori familiari costituiscono servizi per la formazione della coppia e l'esercizio del servizio alla vita, in particolare promuovono la conoscenza e l'applicazione di metodiche per l'esercizio della maternità e paternità responsabile.
I Consultori familiari istituiscono servizi alla famiglia per la consulenza domiciliare, con particolare attenzione alla formazione della famiglia all'assistenza sanitaria agli anziani ed ai disabili.
Articolo 9
I consultori familiari tutelano la vita umana fin dal concepimento.
A questo scopo il Consultorio, ricevuta la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. seguente, anche di propria iniziativa prende contatto con la donna alla quale è stato rilasciato il documento da cui l'ultimo comma dell'art 5 della legge 22.5.78 n. 194 e le offre ogni possibile aiuto al fine di favorire la prosecuzione della gravidanza. Di tale attività viene effettuata documentazione. Le notizie essenziali da tale documentazione risultanti vengono comunicate in forma anonima al Ministro della Salute compilando apposita scheda dal Ministro predisposta. Dei dati pervenuti da tutti i consultori familiari il Ministro riferisce nella relazione prevista dall'art. 16 della legge 22.5.78 n. 194.
In particolare, i consultori familiari di enti pubblici e quelli di Onlus assistono la donna in stato di gravidanza erogando, qualora la donna abbia un reddito, che - secondo l'ordinamento - non superi la soglia di povertà, a suo favore e a favore del concepito un assegno di sostegno mensile per un periodo di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino al raggiungimento del quinto anno del figlio.
Articolo 10
I procedimenti e gli atti sanitari di interruzione della maternità sono esclusi dalla competenza consultoriale.
Nel rilasciare il documento, da cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 22.5.78 n.194, il medico informa immediatamente il consultorio familiare del luogo dove risiede la donna a cui il documento è rilasciato o altro consultorio da lei scelto affinché il consultorio stesso possa svolgere l'attività indicata nell'art. precedente. Tale comunicazione è effettuata con rigorosa riservatezza e ne viene data comunicazione alla donna, alla quale viene ricordato il suo dovere morale di collaborare nel tentativo di superare le difficoltà che l'hanno indotta a chiedere la interruzione volontaria della gravidanza.
Articolo 11
Le funzioni nel settore del coordinamento
Il Consultorio familiare svolge attività per il coordinamento dei servizi esistenti necessari alla soluzione delle problematiche familiari loro sottoposte.
In particolare, il Consultorio familiare è legittimato a richiedere l'erogazione di uno o più servizi esistenti a favore del soggetto o del nucleo familiare che di tale servizio necessiti.
Il Consultorio familiare svolge anche l'attività di pianificazione e di graduazione dei servizi necessari per la realizzazione del programma di accompagnamento richiesto e per la soluzione delle problematiche indicate al primo comma.
Articolo 12
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai Consultori familiari deve essere in possesso di titoli qualificanti, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, e dell'iscrizione al relativo, specifico Albo. In ciascun Consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare per l'accoglienza ed il coordinamento degli interventi, esperto in materia bioetica, assistente sociale, consulente legale, medico, ginecologo, ostetrica, pedagogista, psicologo, mediatore familiare. Possono anche far parte della equipe consultoriale esperti in discipline antropologiche e sociali, oltre che personale volontario, purchè in possesso di specifici titoli, relativi alle discipline di cui al presente articolo.
Al fine di assicurare la presenza all'interno dei Consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del precedente comma, i consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà, con periodici momenti di verifica in gruppo; di confronto e collaborazione con i servizi sociali, di cui alla L. 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento all'Articolo 16, e con le associazioni familiari o con gli organismi che si prefiggono scopi analoghi o convergenti con la presente legge
Articolo 13
La struttura dei Consultori di Enti Pubblici
I Consultori pubblici dipendono dai Comuni e dagli enti Pubblici che li hanno istituiti. I consultori Pubblici possono essere consorziati tra loro e con strutture cui possono partecipare le associazioni familiari riconosciute e gli enti pubblici e privati non profit che operano nel campo familiare.
Con provvedimento da adottarsi di concerto con le Regioni e le Province, detti consultori possono essere trasformati in strutture consortili regionali o provinciali ed operare per gli altri consultori e per le strutture di servizio della famiglia quali consultori di riferimento, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Articolo 14
La gestione dei servizi consultoriali pubblici
Gli enti pubblici provvedono alla gestione dei servizi consultoriali nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, anche a prevalente capitale privato, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;
f) a mezzo di fondazioni o soggetti riconosciuti come persone giuridiche, costituiti o partecipati dall'ente titolare del servizio.
Articolo 15
La struttura dei Consultori privati
I Consultori istituiti o gestiti da ONLUS e quelli privati - con fini di lucro - sono costituiti, retti ed amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.
Essi possono essere riconosciuti, accreditati e convenzionati dalle Regioni secondo l'ordinamento vigente.
Articolo 16
I Consultori di ONLUS quali istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP)
I Consultori privati senza scopo di lucro, quali istituzioni sociali i cui fini, secondo quanto previsto dall'Articolo 2 della presente legge, sono recepiti come fini pubblici (I.S.F.P.), hanno struttura associativa, fondazionale o societaria.
L'accreditamento ed il convenzionamento dei Consultori di cui al precedente comma, potrà essere richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle norme vigenti, per tutti o per alcuni dei servizi consultoriali previsti dalla presente legge.
Articolo 17
I Consultori privati con fini di lucro
I Consultori privati con fini di lucro, hanno struttura associativa, fondazionale o societaria e possono essere riconosciuti, accreditati e convenzionati, dalle Regioni secondo i criteri oggettivi, da queste definiti, relativi alla qualità delle strutture e dei servizi.
Articolo 18
La relazione tra i procedimenti giudiziari e le funzioni dei Consultori Familiari
Nei procedimenti giudiziari relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, alla adozione, all'affido, all'interdizione e all'inabilitazione e in quelli relativi, in generale, a questioni di diritto familiare, l'Autorità Giudiziaria potrà assumere le proprie determinazioni solo dopo aver acquisito il previo parere di un Consultorio familiare accreditato.
Il Consultorio dovrà provvedere a rendere il parere di cui al precedente comma entro il termine di volta in volta determinato dall'Autorità Giudiziaria e comunque entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della richiesta formulata dall'Autorità Giudiziaria stessa. Decorso detto termine l'Autorità Giudiziaria provvederà in ogni caso.
Nei procedimenti di separazione di natura contenziosa e di divorzio, in particolare, l'Autorità Giudiziaria, una volta esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e adottati i provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, anche al fine dell'acquisizione del parere indicato al precedente comma 1, dovrà sospendere il procedimento, per un periodo non superiore a sei mesi, rinviando il caso ad un Consultorio familiare accreditato, perchè quest'ultimo, sentiti i coniugi, li aiuti nell'ambito di una mediazione familiare a comporre i propri conflitti e a concordare in ordine al regime della famiglia ed, in ogni caso, renda il parere di cui al precedente comma 1.
Articolo 19
Norme finanziarie
Per i Consultori familiari accreditati, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge ed accreditato sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano, che abbiano un reddito inferiore a € ... e per chi supera tale reddito è previsto un ticket o un contributo da determinarsi dalla autorità competente.
Articolo 20
Lo Stato assegna alle Regioni ... milioni di euro per finanziare il servizio previsto dalla presente legge, reso da tutti i Consultori accreditati. Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione:
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti. Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite. Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 21
La Regione, tenuto conto delle proposte dei Comuni e dei loro consorzi, nonché delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal Consiglio Regionale, per finanziare i consultori di cui alla presente legge.
Articolo 22
Il Fondo nazionale per l'assistenza alle famiglie
E' istituito un Fondo nazionale per l'assistenza alle famiglie, pari all'...% delle entrate annuali del Bilancio dello Stato, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente Legge.
Il Fondo nazionale sarà ripartito tra le Regioni, in proporzione alla popolazione ivi residente.
Le Regioni provvederanno alla determinazione dei criteri di erogazione e di fruizione del Fondo, da parte dei Consultori di Enti Pubblici e di ONLUS, nonchè al controllo del Fondo stesso.
Le Regioni, nella determinazione dei criteri di erogazione, fruizione e controllo del Fondo, si atterranno ai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, individueranno i requisiti delle famiglie da assistere il cui reddito, secondo l'ordinamento, non superi la soglia di povertà.
Articolo 23
Il Fondo nazionale per la ricerca sulla famiglia
E' istituito un Fondo nazionale per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari nei settori della bioetica familiare, del diritto, della sociologia, dell'educazione, della pedagogia e delle scienze mediche, pari all'...% delle entrate annuali del Bilancio dello Stato, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge.
Il Fondo nazionale sarà ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione ivi residente.
Le Regioni provvederanno alla determinazione dei criteri di erogazione, fruizione del Fondo da parte dei Consultori di Enti Pubblici e di ONLUS, o degli organismi scientifici da questi costituiti o partecipati, che diano attuazione - direttamente o tramite convenzioni con istituzioni pubbliche o private qualificate - a progetti di ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari nei settori indicati al primo comma.
Le Regioni provvederanno altresì al controllo del Fondo di cui sopra.
Articolo 24
Fondo Nazionale per l'assistenza alla maternità
E' istituito un Fondo Nazionale per l'assistenza alla maternità, pari all'..% delle entrate annuali del Bilancio dello Stato, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente Legge.
Il Fondo Nazionale sarà ripartito tra le Regioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione:
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione. Le Regioni provvederanno alla determinazione dei criteri di erogazione, fruizione del Fondo da parte dei Consultori di Enti pubblici e di ONLUS determinando l'entità degli assegni di sostegno alla maternità per le madri appartenenti a nuclei familiari il cui reddito, secondo l'ordinamento, non superi la soglia di povertà. Le Regioni provvedono altresì al controllo del Fondo
Articolo 25
Autorità per le politiche familiari
Istituzione della Autorità Nazionale per le politiche Familiari
E' istituita in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità Nazionale per le Politiche familiari. L'Autorità Nazionale per le Politiche Familiari promuove:
a) la cultura familiare nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private,
b) il rispetto di detta cultura familiare da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nell'ambito della società civile;
c) la compatibilità dell'esercizio delle funzioni pubbliche e private con l'esercizio delle funzioni familiari - in particolare di quelle connesse all'educazione, alla formazione e allo sviluppo dei membri della comunità familiare,
d) il potenziamento della rete consultoriale.
Articolo 26
Funzioni dell'Autorità Nazionale
A tali fini, l'Autorità Nazionale esplica le seguenti funzioni:
(A- Funzione normativa)
emana direttive, nel rispetto delle autonomie statutarie dei soggetti erogatori di servizi alla famiglia, e determina, con proprie norme, i principi fondamentali in ordine:
1) all'esercizio, da parte dei Consultori familiari, delle funzioni educative, giuridiche, psicologiche, sanitarie, assistenziali di cui alla presente legge;
2) alla definizione delle procedure di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento dei Consultori familiari;
3) alla gestione dei fondi di cui agli artt. 22, 23, 24 della presente legge ed alla loro attribuzione ai Consultori familiari di Enti pubblici e di ONLUS;
4) alla certificazione della qualità dei servizi destinati alla famiglia resi dai Consultori familiari, sulla base di un regolamento che la stessa autorità provvederà ad emanare, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, entro un anno dalla sua costituzione;
5) alla determinazione di adeguati livelli di qualità nella prestazione dei servizi alla famiglia, da rendersi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
6) alla definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
(B- Funzione di vigilanza e di controllo)
1) detta norme fondamentali in ordine ai criteri da osservarsi nell'erogazione dei servizi consultoriali e alle misure da adottare al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti e garantire la continuità della prestazione dei servizi;
2) detta norme fondamentali in ordine ai criteri da adottarsi nella verifica periodica della qualità e dell'efficacia delle prestazioni, all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti; in ordine ai metodi di divulgazione delle informazioni circa le modalità di prestazione dei servizi ed i relativi livelli qualitativi, al fine di consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
3) detta direttive in ordine alla adozione di una carta di servizio pubblico con indicazione di standars dei singoli servizi che ciascun soggetto esercente il servizio deve effettuare in base alle direttive sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici;
4) detta norme dirette ad orientare l'attività relativa alla presentazione di reclami, istanze e segnalazioni da parte degli utenti , singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio.
(C- funzione divulgativa - informativa)
1) detta norme per assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare la modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
2) detta norme per pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali.
(D- funzione consultiva)
1) svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa comunitaria.
(E- Funzione sanzionatoria)
1) fissa norme in ordine alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei provvedimenti delle Autorità Regionali o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse alla effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
(F- Funzioni delegate)
L'Autorità Nazionale, ove lo ritenga opportuno, può delegare l'esercizio delle proprie funzioni all'Autorità regionale territorialmente competente.
G- Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità richiede, agli organismi competenti ed ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti in ordine alla loro attività.
Articolo 27
Composizione della Autorità Nazionale
L'Autorità Nazionale è organo collegiale composto complessivamente da undici membri, tra cui un Presidente e 10 membri, costituiti in Consiglio di Amministrazione, di cui sei designati dalle Associazioni Nazionali più rappresentative della cultura familiare e dalle Organizzazioni Nazionali più rappresentative dei Consultori familiari e cinque designati dal Governo ivi compreso il Presidente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei consultori familiari, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie allo stesso riservate, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod. e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e succ. mod., si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
Articolo 28
Le Autorità Regionali
L'Autorità Nazionale costituisce, di concerto con le Regioni, in ogni singola Regione, Autorità Regionali, rette da un organo collegiale composto complessivamente da undici membri, tra cui un Presidente e dieci membri, di cui sei designati dalle Associazioni Regionali più rappresentative della cultura familiare e dalle Organizzazioni Nazionali più rappresentative dei Consultori familiari e cinque designati dalle Regioni ivi compreso il Presidente.
L'Autorità Regionale, nell'ambito territoriale di propria competenza:
a) esercita la funzione normativa integrativa, nelle materie indicate nell'art. 26, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall'Autorità Nazionale;
b) esercita le funzioni delegate dall'Autorità Nazionale;
c) adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alle normative prima richiamate ed alle norme dell'ordinamento.
Le funzioni di competenza delle Autorità regionali, possono essere esercitate in via sostitutiva dalla Autorità Nazionale (o direttamente o tramite commissari), in caso di inerzia dell'Autorità regionale.
Alle autorità regionali compete, altresì, l'esercizio nei confronti degli organi di governo regionale delle funzioni consultive di cui all'art. 26, lett. D), n. 1.
Articolo 29
Istituzione dei Comitati Bioetici ad opera delle Autorità Regionali
Le Autorità Regionali istituiscono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un Comitato Bioetico indipendente per la valutazione dei servizi consultoriali, composto secondo criteri di interdisciplinarietà.
La composizione dei Comitati Bioetici deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti bioetici connessi ai servizi di competenza dei consultori familiari. A tal fine i Comitati Bioetici devono includere un nucleo di esperti comprendente:
- un esperto in materia di bioetica;
- un giurista;
- un medico-legale;
- un farmacologo.
I Comitati Bioetici valutano, in relazione alla propria competenza, la programmazione dei servizi consultoriali e vigilano, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, sulla conformità dei servizi erogati alle norme bioetiche
Articolo 30
Procedure attuative
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), della L. 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Le Autorità, con propri regolamenti, definiscono, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ... unità, l'ordinamento delle carriere, nonchè, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e succ. mod., fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica delle Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
In sede di prima attuazione della presente legge le Autorità provvedono mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 2.583,00 Euro e, nel massimo, alla maggior somma tra 25.823,00 Euro e l'importo del corrispettivo percepito.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonchè a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.
All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in €...
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 31
Norme transitorie e finali
Alle Autorità sono trasferite, secondo le rispettive competenze, nazionale e regionale, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle loro attribuzioni. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nei settori spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
Restano ferme le competenze e le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 32
Normativa fiscale
Le donazioni di beni mobili, denaro o immobili, rese da persone fisiche o persone giuridiche ai Consultori familiari di Enti pubblici e ai Consultori familiari di ONLUS, sono esenti da ogni imposta.
Le persone fisiche o giuridiche che effettuino donazioni di beni mobili, di denaro o di immobili ai Consultori Familiari richiamati al primo comma, potranno detrarre il valore del donato, documentato per i beni non in denaro da perizie tecniche giurate, dal loro reddito imponibile fino ad un massimo del ...% del proprio reddito annuo.
Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita, a favore dei Consultori familiari richiamati al primo comma, documentata da perizie tecniche giurate, redatte da un esperto specialista della specifica materia sulla base dei minimi tariffari professionali ove previsti e, in mancanza, dagli usi e dalle consuetudini, potranno detrarre il valore della prestazione gratuita dal loro reddito imponibile fino ad un massimo del ...% del proprio reddito annuo.
Articolo 33
In considerazione delle nuove funzioni attribuite ai Consultori familiari, sono abrogate tutte le norme che attribuiscano una o più competenze ai consultori familiari nell'ambito della L. 22 maggio 1978, n. 194, in ordine alle procedure relative all'interruzione volontaria della gravidanza.
E' abrogata ogni altra norma della L. 22 maggio 1978 n. 194 incompatibile o in contrasto con la presente legge.
E' inoltre abrogata la legge 22 luglio 1975, n. 405.
Articolo 34
La presente legge munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presente legge, le Regioni emaneranno le norme legislative necessarie per l'attuazione, in sede regionale, della presente legge.
torna alla pagina delle tematiche
CameraSenatoScuolaBioeticaFiscoLavoroSocietà e WellfareComunicazioneIl consulenteDomande frequenti