1. Istituzione
1.1 E' costituita l'Associazione Nazionale "FORUM DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI",
di seguito indicata brevemente come Forum.
1.2 Si considerano familiari quelle Associazioni e Organismi:
a) i cui Soci vi appartengono in ragione dei loro ruoli familiari (genitori,
utenti di servizi forniti alle famiglie);
b) che hanno nel loro statuto, o tra le finalità qualificanti, la tutela
e/o la promozione dei diritti della famiglia, anche mediante la prestazione di
servizi ad essa diretti.
1.3 Il Forum opera per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2,
nel rispetto dell'identità e dell'autonomia dei Soci, valorizzandone la
specificità.
1.4 Il Forum E' apartitico e non persegue fini di lucro.
1.5 La sua sede legale E' a Roma e pu˜ essere trasferita con delibera dell'Assemblea
dei Soci.
2. Finalità
2.1 Il Forum intende perseguire le seguenti finalità:
a) la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società naturale
fondata sul matrimonio" (Costituzione
Italiana, 27 dic. 1947, articoli 29,30,31);
b) il sostegno della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla
vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei
servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;
c) la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le
funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta
dei diritti della famiglia della Santa Sede (1983) che, unitamente al Patto associativo,
costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Obiettivi e attività
3.1 Il Forum promuove le relazioni tra i propri Soci e ne coordina le azioni
di comune interesse, sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea
dei Soci.
3.2 A tal fine, il Forum svolge le seguenti attività:
a) interloquisce con le istituzioni nazionali e sovranazionali, in materia di
politica familiare, con una propria rappresentanza;
b) coopera con organismi aventi finalità analoghe;
c) denuncia situazioni e azioni inadeguate e/o contrarie agli interessi e alle
aspirazioni delle famiglie;
d) assume iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica
a promozione e tutela della soggettività familiare; pu˜ pubblicare periodici,
svolgere ricerche e studi sulla trasformazione della società ed altre
attività di formazione dei diversi soggetti familiari in funzione di un
più adeguato ruolo educativo ed una partecipazione attiva della famiglia
alla vita della società in
trasformazione, nonchŽ assumere ogni tipo di iniziativa considerata valida ed
efficace per il perseguimento dei fini statutari;
e) Nel rispetto del principio di sussidiarietà, eroga servizi a favore
dei Soci e promuove i Forum Regionali, al fine del miglior raggiungimento delle
finalità di
cui all'art. 2 del presente Statuto.
4. Associazioni e organismi aderenti
4.1 Possono aderire come Soci:
a) le Associazioni e gli Organismi, che svolgono attività di interesse
nazionale o sovranazionale, ovvero nell'ambito dell'intero Paese, come definite
al punto 1.2 del presente Statuto.
b) i Forum delle Associazioni familiari costituiti in ogni Regione, di seguito
chiamati Forum regionali, che condividono le finalità, gli obiettivi e
le norme statutarie del Forum nazionale. Pu˜ aderire un solo Forum regionale
per Regione. La denominazione sarà Forum
delle Associazioni familiari della regione di appartenenza.
4.2 Possono aderire al Forum come Osservatori, partecipando alle Assemblee senza
diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, le Associazioni e gli Organismi
che, pur rispondendo alle caratteristiche indicate ai punti 1.2 e 4.1 a), e condividendone
le finalità, non possono aderire come soci, ma desiderano mantenere un
rapporto stabile e continuativo e collaborare alle iniziative di comune interesse.
4.3 Si aderisce al Forum sottoscrivendo il Patto associativo e lo Statuto.
4.4 La qualifica di Socio si perde per dimissioni o delibera di decadenza da
parte dell'Assemblea.
5. Organi e cariche sociali
5.1 Organi del Forum sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei conti;
f) il Collegio di garanzia.
5.2 Tutte le cariche elettive hanno durata triennale, sono rinnovabili per il
triennio successivo alla nomina e non possono essere esercitate per più di
due mandati consecutivi nel medesimo ufficio.
5.3 Il Direttore dell'Ufficio di Pastorale Familiare della C.E.I. o suoi delegati
partecipano in qualità di consulenti ai lavori degli organi sociali
6. Assemblea dei soci
6.1 L'Assemblea dei Soci E' costituita da tutti i Soci e dagli Osservatori.
6.2 L'Assemblea dei Soci:
a) stabilisce le linee programmatiche generali e le attività specifiche
del Forum;
b) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta, il bilancio
preventivo ed il bilancio consuntivo, che deve essere accompagnato dalla relazione
tecnica del Tesoriere e dal parere del Collegio dei Revisori dei conti;
c) elegge il Presidente, i due vicepresidenti, espressione rispettivamente della
componente associativa nazionale e dei Forum regionali, e i membri del Consiglio
Direttivo, dopo averne determinato il loro numero, il Collegio dei Revisori dei
conti, il Tesoriere, il Collegio di garanzia;
d) delibera, di propria iniziativa o su proposta di uno o più soci o del
Consiglio Direttivo, la costituzione di Commissioni, regolamentandone il funzionamento,
e ratifica quelle costituite dal Consiglio Direttivo;
e) nomina, d'iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato
Scientifico;
f) delibera sull'ammissione e l'esclusione dei Soci.
6.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione
del Presidente e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo. Deve
inoltre essere convocata se richiesta da almeno un quinto dei Soci.
6.4 L'Assemblea dei Soci E' validamente costituita con la presenza, anche per
delega, di almeno la metà più uno dei Soci; nelle decisioni di
competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i Soci; delibera
a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno la metà più uno
dei soci presenti, salvo, quando richiesta dal presente Statuto, una maggioranza
qualificata.
6.5 E' prevista la possibilità che un Socio, motivando le ragioni della
sua scelta, si astenga dal collaborare ad un'iniziativa decisa dall'Assemblea
dei Soci.
7. Il Presidente
7.1 Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) su mandato del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci;
c) convoca e dirige il Consiglio Direttivo;
d) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo;
e) assume i provvedimenti urgenti, quando non sia possibile convocare il Consiglio
Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile, per la convalida;
f) riferisce all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del
Forum.
7.2 Il Presidente opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi
sociali.
7.3 La carica di Presidente E' incompatibile con quella di Presidente Nazionale
e/o Legale Rappresentante di qualsiasi Socio od Osservatore.7.4 Il Presidente
pu˜, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare i suoi poteri ad uno dei
due Vicepresidenti; questi lo sostituisce in caso di durevole impedimento o prolungata
assenza.
8. Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo E' composto
da:
a) il Presidente;
b) i due Vicepresidenti;
c) almeno cinque Consiglieri;
d) il Tesoriere.
8.2 Il Consigliere, dopo tre assenze consecutive non giustificate,
decade e gli subentra il primo dei non eletti. Pu˜ ricorrere
al Collegio di garanzia.
8.3 Al Consiglio Direttivo partecipa, ove nominato, il Direttore generale.
8.4 Il Consiglio Direttivo:
a) attua e realizza, anche avvalendosi dell'opera svolta dalle Commissioni, le
linee programmatiche e le delibere dell'Assemblea dei Soci;
b) dirige e coordina l'attività dell'Associazione,
c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo con la relazione annuale del
Presidente,
d) propone all'Assemblea dei Soci la costituzione di Commissioni e del Comitato
Scientifico,
e) tiene i rapporti con i Soci,
f) attua le deleghe operative assegnate dal Presidente,
g) propone la partecipazione di consulenti ed esperti ai lavori degli Organi
sociali.
8.5 Il Consiglio direttivo E' validamente costituito con la presenza almeno della
metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni
di competenza, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i suoi componenti;
delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno
dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
9. Il Tesoriere
9.1 Il tesoriere studia e propone le strategie e le iniziative in merito all'amministrazione
e al reperimento delle risorse economiche del Forum.
9.2 Presenta e propone all'Assemblea dei Soci la relazione di bilancio e il preventivo
di spesa.
10. Collegio dei Revisori
10.1 E' composto da tre membri con funzioni di garanzia e di controllo amministrativo.
Si riunisce almeno una volta l'anno e al suo interno elegge un membro con funzioni
di Presidente.
10.2 Sul bilancio consuntivo il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea
dei Soci con parere motivato.
10.3 I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono assistere ai lavori
della Assemblea dei Soci e, su invito, ai lavori del Consiglio Direttivo.
11. Il Collegio di garanzia
11.1 E' composto da tre membri, appartenenti ad Associazioni e Organismi diversi
tra loro, con funzioni di garanzia e tutela delle prerogative dei soci. Al suo
interno elegge un membro con funzioni di Presidente.
11.2 Interviene per dirimere le controversie sorte tra gli Organi associativi,
fra i Soci o fra questi e gli organi del Forum, sia su iniziativa propria che
su ricorso delle parti.
11.3 Per lo svolgimento delle proprie funzioni pu˜ accedere alle informazioni
e documenti ritenuti pertinenti ed interloquire con gli organi istituzionali
del Forum.
11.4 Propone all'Assemblea dei Soci l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
11.5 Si pronuncia entro il termine perentorio di 30 giorni.
12. Organizzazione territoriale
12.1 I Forum regionali, esprimendo i valori e le ricchezze delle realtà locali
e nel perseguimento degli obiettivi del Forum Nazionale, interloquiscono con
una propria rappresentanza con le istituzioni locali in materia di politiche
familiari, con ogni conseguente azione sul territorio. 12.2 Le Associazioni e
Organismi nazionali aderenti, nelle Regioni dove sono presenti loro sedi o delegazioni,
operano per assicurare la presenza nei Forum regionali di loro rappresentanti.
12.3 I Forum regionali promuovono la costituzione di Forum provinciali.
12.4 I Presidenti dei Forum regionali sono convocati almeno due volte all'anno
in conferenza dal Presidente Nazionale, il quale stabilisce l'ordine del giorno
d'intesa con il Consiglio direttivo. Ci˜ allo scopo di valutare le diverse scelte
politiche e normative regionali in tema di politiche familiari, concordare eventuali
azioni comuni, svolgere funzione consultiva e propositiva presso l'Assemblea
dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
13. Incompatibilità
13.1 Tutti gli incarichi di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono
incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti e movimenti a carattere
partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sopranazionale, nazionale, regionale,
provinciale e locale, nonchŽ con il ruolo di dirigenti nazionali o regionali
delle organizzazioni sindacali. 13.2 Le candidature alle predette cariche comportano
le dimissioni dall'incarico
14. Le Commissioni
14. 1. Le Commissioni sono composte da:
a) i legali rappresentanti dei soci o loro delegati;
b) i membri del Comitato scientifico;
c) esperti e/o consulenti specialisti nella tematica specifica di cui tratta
la commissione.
14. 2. Le commissioni:
a) ricercano, studiano ed approfondiscono le tematiche come indicate dall'Assemblea
dei Soci;
b) possono proporre i propri pareri, tematiche e linee di studio e ricerca da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Direttivo.
15. Finanziamento
15.1 Il Forum trae le risorse economiche
per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a - quote e contributi dei Soci;
b - eredità, donazioni e legati;
c - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d - contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
e - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f - proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale
o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g - erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale.
16. Divieto di riparto
E' stabilito il divieto assoluto di riparto tra gli associati, anche se in forma
indiretta, dei proventi dell'Associazione.
17. Avanzi di gestione
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali
previste dal presente Statuto.
18. Scioglimento
18.1 L'eventuale scioglimento del Forum E' deliberato dall'Assemblea dei Soci
con maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto.
18.2 Con la medesima delibera l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina
del liquidatore determinandone poteri e compensi.
18.3 Il patrimonio sarà devoluto, sempre su conforme delibera dell'Assemblea
dei Soci, in favore d'iniziative a sostegno dell'istituto familiare.
19. Modifiche statutarie
Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo e/o
da almeno un quinto dei Soci, devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci
con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto.
20. Norme transitorie
I Forum regionali adeguano il loro Statuto alla norma 4.1.b entro 18 mesi dall'approvazione
del presente Statuto.
21. Regolamento
Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla legge ordinaria,
alle leggi speciali in materia ed al Regolamento, che viene allegato al presente
Statuto.